Art. 35 OD
Uso proprio di mezzi di trasporto esteri
1 L’UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2 Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
- a. esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell’ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
- b. esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell’arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o c. esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l’ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o d. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zoll; Bewilligung zur Nutzung eines unverzollten und unversteuerten Fahrzeugs8 citazioni
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7 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.