Art. 11 LASec
Modifiche edilizie e cambiamenti di destinazione
1 Fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero.
2 Queste abitazioni possono essere rinnovate, trasformate nonché demolite e ricostruite senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1. All’interno delle zone edificabili la superficie utile principale può essere ampliata al massimo del 30 per cento della superficie utile principale che esisteva l’11 marzo 2012. Entro questi limiti è possibile realizzare abitazioni ed edifici supplementari.
3 L’ampliamento di un’abitazione esistente che supera i limiti previsti al cpv. 2 secondo periodo è ammesso se l’abitazione è dichiarata come abitazione primaria secondo l’articolo 7 cpv. 1 lett. a o come abitazione sfruttata a scopi turistici secondo l’articolo 7 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’articolo 7 cpv. 2 lettere a o b, e se sono soddisfatte le condizioni per la relativa autorizzazione. Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso e, immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
4 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Al di fuori delle zone edificabili l’ammissibilità delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Baubewilligung; Abbruch eines Einfamilienhauses und Neubau von zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus2 citazioni
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Autorizzazione edilizia1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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