Art. 26 LASec

Piani regolatori speciali inerenti a progetti

1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le abitazioni che sono oggetto di un piano regolatore speciale inerente a un progetto finalizzato, almeno per una parte importante, alla realizzazione di abitazioni secondarie, possono essere autorizzate senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1 se detto piano:
  1. a. è stato approvato con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012; e b. disciplina gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia riguardanti l’ubicazione, la posizione, le dimensioni e l’aspetto degli edifici e degli impianti, nonché il tipo e l’indice del loro sfruttamento.
2 Modifiche ai piani regolatori speciali di cui al cpv. 1 sono ammesse purché non comportino alcun aumento della quota delle abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1, né della quota delle superfici utili principali occupate da tali abitazioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Domanda di costruzione per abitazioni secondarie fondata su un piano regolatore speciale inerente a un progetto autorizzato prima dell'adozione dell'articolo sulle abitazioni secondarie nella Costituzione federale
    · 23/01/2020 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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