Fatti
Parti: Ricorrente [A.] contro la Procuratura generale del Cantone di Zurigo.
Fatti: [A.] è stato accusato di aver comunicato tramite una piattaforma internet e via e-mail con una presunta ragazza di 14 anni ([B.] ) per concordare atti sessuali. All'incontro concordato, [B.] era un agente della polizia cantonale. [A.] è stato arrestato. Il tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato [A.] per tentato atto sessuale con un minore. La Corte superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la condanna e ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale. [A.] ha presentato un ricorso in materia penale.
Questione principale: Il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle prove a partire dal 9 agosto 2019, ore 10.01, a causa di un presunto induzione al reato inammissibile da parte dell'agente sotto copertura.
Legge
Il ricorrente sostiene che la corrispondenza via e-mail con l'agente sotto copertura a partire dal 9 agosto 2019, ore 10.01, sia inutilizzabile, poiché l'agente lo avrebbe indotto a un ulteriore incontro. Egli afferma che i messaggi dell'agente costituiscano un'induzione al reato inammissibile ai sensi dell'art. 293 CPP e abbiano superato il limite ammissibile dell'influenza.
Il Tribunale federale constata che l'indagine coperta nel caso in questione è stata condotta in modo legittimo. I messaggi dell'agente sotto copertura non costituiscano un'influenza inammissibile, ma una reazione ammissibile ai messaggi del ricorrente. L'iniziativa per gli atti sessuali sia sempre partita dal ricorrente, e l'agente abbia semplicemente mantenuto la comunicazione per accertarsi della volontà del ricorrente di…