Art. 298d CPP
Fine e comunicazione
1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o c. l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito.
4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l’articolo 298 capoversi 1 e 3.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vom 6. Mai 20202 citazioni
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.762 citazioniSST.2021.76· 04/05/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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