Fatti
{ "title": \"Attività di negoziazione propria soggetta ad autorizzazione quale operatore in titoli e liquidazione della società nonché ingiunzione di cessazione e sua pubblicazione nei confronti dell’unico azionista", \"facts": \"Parti e oggetto della procedura:
- I ricorrenti sono la [B. SA] (una società anonima) e il suo unico azionista nonché organo unico autorizzato a firmare [A.] .
- La Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha avviato nei loro confronti una procedura di enforcement (cfr. art. 53 LFINMA).
- Oggetto della presente sentenza è la questione se le attività dei ricorrenti fossero soggette ad autorizzazione e se le misure ordinate dalla FINMA nei loro confronti violino il diritto federale (B-687/2016).
Provvedimento della FINMA del 17 dicembre 2015 (procedura di sottoposizione):
- La FINMA ha concluso che la [B. SA] avesse esercitato in modo professionale l’attività di operatore in titoli (negoziazione propria) senza autorizzazione, violando gravemente le disposizioni di vigilanza (art. 10 in combinato disposto con art. 2 lett. d LBVM).
- Ha rifiutato di rilasciare alla [B. SA] un’autorizzazione quale operatore in titoli con effetto retroattivo e ha disposto la liquidazione della società (art. 37 LFINMA).
- Per quanto concerne [A.] , la FINMA ha ritenuto che questi, in ragione del suo contributo determinante all’attività non autorizzata esercitata in modo professionale, avesse anch’egli violato gravemente le disposizioni di vigilanza in materia di negoziazione di titoli (negoziazione propria).
- [A.] è stato invitato, sotto minaccia di sanzioni, a cessare qualsiasi attività soggetta ad autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari, sia direttamente sia tramite terzi, nonché qualsiasi forma di pubblicità in merito; in particolare, gli è stato imposto di non esercitare in modo professionale l’attività di operatore in titoli né di pubblicizzarla.
- La FINMA pubblicherà l’ingiunzione di cessazione nei confronti di [A.] sul proprio sito internet per la durata di 3 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione (art. 34 LFINMA).
- I costi dell’incaricato dell’indagine (Fr. 474'958.30) sono stati ripartiti in Fr. 379'966.65 a carico della [B. SA] e Fr. 94'991.65 solidalmente a carico della [B. SA] e di [A.] . Le spese di procedura (Fr. 80'000.--) sono state poste a carico della [B. SA] per Fr. 64'000.-- e solidalmente a carico della [B. SA] e di [A.] per Fr. 16'000.--.
Provvedimento della FINMA del 20 giugno 2017 (manipolazione del mercato):
- La [B. SA] , a causa del proprio comportamento (manipolazioni sistematiche del mercato quali "spoofing", \"layering" e \"ramping"), è stata qualificata dalla FINMA come operatore in titoli (negoziazione propria) al di sopra della soglia definita (art. 2 cpv. 1 lett. d LBVM in combinato disposto con art. 19 segg. OBVM) di oltre Fr. 5'000'000'000.-- (lordo) annui e ha violato gravemente le corrispondenti disposizioni di vigilanza.
- La FINMA ha incamerato il ricavato della liquidazione della [B. SA] a favore della Confederazione (art. 35 LFINMA) e le ha imposto le spese di procedura per Fr. 40'000.--.
- La SIX Swiss Exchange aveva esaminato il comportamento commerciale della [B. SA] per il periodo dal 3 dicembre 2012 al 5 agosto 2013 e trasmesso alla FINMA un rapporto di indagine contenente indizi \"motivati" di comportamento abusivo del mercato.
Provvedimento della FINMA del 20 giugno 2017 (manipolazione del mercato da parte di [A.] ):
- Nell’ambito delle verifiche presso la [C. SA] e la [B. SA] , è stato esaminato anche il comportamento di [A.] per accertare un’eventuale manipolazione del mercato.
- La FINMA ha constatato che anche [A.] aveva manipolato il mercato per diversi anni e violato gravemente le pertinenti disposizioni del diritto borsistico (art. 15 segg. LBVM).
- In ragione della durata e della sistematicità, le violazioni delle norme di vigilanza accertate sono risultate gravi.
- La FINMA ha disposto nei confronti di [A.] :
- un divieto di esercitare l’attività di operatore in titoli per la durata di 8 anni a decorrere dal passaggio in giudicato del provvedimento (art. 33 LFINMA);
- un divieto di esercitare funzioni dirigenziali presso un intermediario finanziario da essa vigilato per la durata di 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato del provvedimento (art. 33 LFINMA);
- l’incameramento di un importo pari a Fr. 201'500.-- a favore della Confederazione (art. 35 LFINMA);
- l’incameramento di eventuali dividendi corrisposti nell’ambito della procedura di liquidazione della [B. SA] (art. 35 LFINMA);
- l’imposizione delle spese di procedura per Fr. 40'000.-- a carico di [A.] (punti 1, 2, 4, 5, 6 del provvedimento).
Procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale:
- La [B. SA] e [A.] hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale i provvedimenti della FINMA del 17 dicembre 2015 e del 20 giugno 2017.
- Il 21 maggio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha tenuto un’udienza pubblica comune nei tre procedimenti.
- Il 27 febbraio 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto nella sostanza i vari ricorsi. Ha accolto unicamente il ricorso della [B. SA] in merito alla manipolazione del mercato nella misura in cui la FINMA aveva incluso nel profitto netto confiscabile anche il capitale azionario apportato dal fondatore della [B. SA] pari a Fr. 100'000.--. La confisca dell’intero ricavato della liquidazione disposta nel provvedimento impugnato andava pertanto corretta.
- Il Tribunale amministrativo federale ha confermato che la [B. SA] , rispettivamente [A.] , avendo immesso e poi cancellato immediatamente un numero considerevole di ordini di negoziazione (almeno l’89 %, secondo i calcoli della FINMA il 99 % degli ordini), aveva illegittimamente influenzato e manipolato il mercato.
- Non ricorreva un’ipotesi di \"market making" o \"hedging" lecito.
Ricorso al Tribunale federale:
- Il 24 aprile 2020, la [B. SA] e [A.] hanno presentato un unico atto di ricorso contro le tre decisioni del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2020.
- Con il ricorso principale hanno chiesto l’annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo federale; il Tribunale federale avrebbe dovuto decidere nel merito e tenere un’udienza dibattimentale ai sensi dell’art. 6 CEDU.
- Con i ricorsi eventuali hanno chiesto l’annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo federale e la rimessione della causa al Tribunale amministrativo federale, affinché questi riesamini i fatti e l’applicazione del diritto con pienezza di cognizione e tenendo conto in modo illimitato delle garanzie procedurali costituzionali ai sensi della CEDU (nemo tenetur, presunzione d’innocenza, diritto all’informazione, difesa effettiva, diritti della difesa, diritto di porre domande e diritto alla confutazione) e delle considerazioni del Tribunale federale relative a questo ricorso. Inoltre, sono stati presentati numerosi mezzi di prova (ascolto di numerosi testimoni, ecc.).
- La FINMA ha chiesto il rigetto del ricorso del 24 aprile 2020, per quanto sia possibile entrarvi. Ha rinunciato a chiedere l’adozione di misure cautelari, inclusa la concessione dell’effetto sospensivo.
Decisione del Tribunale federale del 7 ottobre 2020:
- Il Tribunale federale ha respinto la domanda di riunione dei procedimenti, poiché le diverse questioni andavano trattate separatamente.
- Non ha preso in considerazione le critiche dei ricorrenti al provvedimento della FINMA, poiché queste erano state sostituite dalla sentenza impugnata del Tribunale amministrativo federale.
- Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso tenendo conto dell’onere generale di motivazione e di censura (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) ed è giunto alla conclusione che i ricorrenti non avevano addotto in modo qualificato e sufficientemente concreto la violazione dei diritti fondamentali.
- Il Tribunale federale ha confermato che le misure ordinate dalla FINMA (liquidazione della società, ingiunzione di cessazione e sua pubblicazione nei confronti dell’unico azionista) non violano il diritto federale e sono proporzionate.
Qualificazione delle misure di vigilanza come sanzioni amministrative:
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui la pubblicazione di un’ingiunzione di cessazione e di un divieto di pubblicità ai sensi dell’art. 34 LFINMA e la liquidazione di una società ai sensi dell’art. 37 LFINMA non costituiscono misure penali ai sensi dell’art. 6 CEDU. Si tratta di sanzioni amministrative repressive e di misure preventive volte a tutelare il pubblico e la funzionalità dei mercati finanziari. I destinatari di tali misure sono persone che si trovano in un particolare rapporto di vigilanza soggetto ad autorizzazione, riconoscimento o ammissione e che, per tutelare i partecipanti al mercato, devono rispettare determinati obblighi di vigilanza. La pubblicazione non dipende da un’individuale colpevolezza in senso penale, bensì da una grave violazione individualmente imputabile degli obblighi di vigilanza. L’obiettivo principale è quello di garantire la trasparenza, elemento essenziale per il buon funzionamento dei mercati finanziari (consid. 4.1.1-4.1.3).
Proporzionalità delle misure ordinate:
Il Tribunale federale ha esaminato se le misure ordinate dalla FINMA (liquidazione della società, divieto di esercitare attività e di svolgere funzioni dirigenziali nonché loro pubblicazione nei confronti dell’unico azionista) fossero proporzionate. Ha confermato che l’obbligo di autorizzazione per gli operatori in titoli che esercitano in modo professionale la negoziazione propria ai sensi dell’art. 10 in combinato disposto con art. 2 lett. d LBVM e la calcolazione della soglia di fatturato di Fr. 5'000'000'000.-- (lordo) annui ai sensi degli art. 19 segg. OBVM rispettano il principio di legalità e il requisito di determinatezza. La FINMA può prevedere un obbligo generale di autorizzazione in base a tali disposizioni, qualora le corrispondenti attività possano compromettere lo stato ordinato del mercato finanziario. La soglia minima di fatturato non può riguardare il fatturato dei singoli operatori, bensì deve riferirsi alla società in quanto tale; diversamente, la soglia minima potrebbe essere arbitrariamente aumentata e la tutela della funzionalità perseguita verrebbe elusa (consid. 7.1.1-7.2.2).
Natura giuridica della liquidazione amministrativa e delle sanzioni:
Il Tribunale federale ha confermato che la liquidazione di una società ai sensi dell’art. 37 LFINMA e l’incameramento di proventi e spese di procedura ai sensi dell’art. 35 LFINMA non costituiscono sanzioni penali. Si tratta di misure amministrative determinate secondo il principio del "chi inquina paga", indipendentemente dalla colpa. I costi dell’incaricato dell’indagine e le spese di procedura, pur essendo molto elevati, sono ancora proporzionati alla luce del comportamento dei ricorrenti nei vari procedimenti, avendo essi causato un corrispondente (maggior) dispendio con le numerose – in parte superflue – istanze e richieste presentate (consid. 8.1-8.3.2).
Violazione delle garanzie procedurali e principio di celerità:
Il Tribunale federale ha esaminato se i ricorrenti fossero stati lesi nei loro diritti procedurali (presunzione d’innocenza, divieto di autoincriminazione, divieto di utilizzazione delle prove, ecc.). Ha confermato che le sanzioni della FINMA non hanno natura penale e che le corrispondenti garanzie procedurali federali (art. 29 e art. 30 Cost.) e internazionali (art. 6 n. 1 CEDU) non trovano applicazione nella procedura di enforcement. La FINMA e il Tribunale amministrativo federale si sono occupati delle argomentazioni rilevanti per la decisione e hanno sufficientemente motivato le proprie decisioni. I ricorrenti hanno potuto impugnare in modo appropriato la sentenza del Tribunale amministrativo federale. La durata della procedura dinanzi alla FINMA e al Tribunale amministrativo federale è…