Art. 37 LFINMA
Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione o della registrazione
1 La FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento, l’abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.
2 Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l’attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.
3 Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Commercio illecito di valori mobiliari nel quadro di un gruppo attivo senza autorizzazione come ditta di emissione60 citazioni
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2Proporzionalità della liquidazione, ordinata a titolo di provvedimento di vigilanza, di due ditte, le quali all'interno di un gruppo hanno svolto delle attività sottoposte ad autorizzazione ai sensi dalla legislazione s…55 citazioni
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3Non ha nessuna qualità di parte in questa procedura (consid. 4.1 e 4.2)8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entgegennahme von Publikumseinlagen / Konkurseröffnung / Werbeverbot33 citazioni
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24 citazioni18/02/2016 · 24 citazioni de
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Unerlaubter Effektenhandel/Konkurseröffnung23 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.