Fatti

In questo caso, X. è stata riconosciuta colpevole dal tribunale distrettuale di Lucerna-Città di aver ascoltato una conversazione privata tra A. e la sua dipendente B. senza il loro consenso, in violazione dell'art. 179bis cpv. 1 CP. Il Tribunale cantonale del Canton Lucerna ha respinto il ricorso in nullità di X. Il DTF ha infine accolto il ricorso di X. e annullato la sentenza.

Legge

Il DTF ha ritenuto che affinché sia integrato il reato di ascolto di conversazioni previsto dall'art. 179bis cpv. 1 CP, è necessario che l'autore abbia attivato un dispositivo di ascolto allo scopo di ascoltare una conversazione non pubblica tra altre persone, e che abbia effettivamente ascoltato tale conversazione mediante tale dispositivo. Tuttavia, nel caso di specie, X. non aveva…