Art. 179bis CP

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il cpv. 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ascolto di conversazioni estranee (art. 179bis cpv. 1 CP)
    · 13/08/2007 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Tale comunità non può essere considerata quale interlocutrice ai sensi della prima delle disposizioni sopra menzionate.
    · 17/04/1985 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
    · 01/10/2014 · 0 citazioni
  4. 4
    Perquisizione e sequestro; radiotelefono (stazione di base con telefono mobile senza filo). 1. Rinuncia al requisito di un interesse pratico attuale (consid. 1). 2. La sorveglianza da parte degli organi delle PTT delle…
    · 27/03/1992 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Complicità nel reato di cui all'art. 42 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica
    · 05/10/1983 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.