Art. 179sexies CP
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale , il cpv. 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ascolto di conversazioni estranee (art. 179bis cpv. 1 CP)1 citazioni
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2Nozione di "fare preparativi"1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni13/08/2007 · 1 citazioni de
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2024.1950 citazioniSBK.2024.195· 10/02/2025 · 0 citazioni de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.2940 citazioniSST.2022.294· 14/11/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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