Art. 179sexies CP

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale , il cpv. 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ascolto di conversazioni estranee (art. 179bis cpv. 1 CP)
    · 13/08/2007 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di "fare preparativi"
    · 29/08/1991 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 30/01/1997 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 13/08/2007 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2024.195
    SBK.2024.195
    · 10/02/2025 · 0 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.294
    SST.2022.294
    · 14/11/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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