Fatti

G. è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale penale a tre giudici di Basilea Città del tentativo di immissione in circolazione di moneta falsa ai sensi dell'art. 242 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 CP e condannato a 10 mesi di carcere, sospesi condizionalmente. Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha confermato la sentenza di primo grado.

G. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza e l'assoluzione dall'accusa di tentativo di immissione in circolazione di moneta falsa, oppure, in subordine, il rinvio alla istanza precedente per una condanna per complicità in tentativo di immissione in circolazione di moneta falsa e per l'inflizione di una pena ridotta di al massimo tre mesi di carcere.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la consegna di moneta falsa a una persona informata, accettando il rischio che questa o un'altra persona la immetta in circolazione come denaro vero, non costituisce di per sé un tentativo di immissione in circolazione di moneta falsa ai sensi dell'art. 242 cpv. 1 CP. Il consegnante può piuttosto essere punito in base a questa disposizione solo se, con la consegna, si è associato come coautore o partecipe al reato di un altro.

Tuttavia, nel caso di specie, nessuno ha almeno tentato di immettere la moneta falsa in circolazione come denaro vero.…