Art. 242 CP

Messa in circolazione di monete false

1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria .
2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contraffazione di monete (art. 240 CP)
    · 08/07/1993 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contraffazione di monete (art. 240 CP); messa in circolazione di monete false (art. 242 CP); truffa (art. 146 CP)
    · 15/08/2007 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 12/03/1997 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 30/01/1997 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 19/11/1954 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 148 e 242 cpv. 1 CP
    · 19/01/1973 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/02/2020 · 5 citazioni de
  • 24/01/2012 · 5 citazioni de
  • 24/01/2023 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.