Art. 242 CP
Messa in circolazione di monete false
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria .
2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contraffazione di monete (art. 240 CP)15 citazioni
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2Contraffazione di monete (art. 240 CP); messa in circolazione di monete false (art. 242 CP); truffa (art. 146 CP)12 citazioni
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38 citazioni
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51. Art. 244 CP6 citazioni
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6Art. 148 e 242 cpv. 1 CP5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni12/02/2020 · 5 citazioni de
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5 citazioni24/01/2012 · 5 citazioni de
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3 citazioni24/01/2023 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.