Fatti
La sentenza concerne i ricorsi di Z. (moglie di X.) e X. (imprenditore) avverso una pronuncia del Tribunale superiore del Cantone Turgovia, che li aveva condannati per plurimo riciclaggio in forma di associazione (art. 305bis cpv. 1 in combinato disposto cpv. 2 lett. b CP) nonché per altri reati. Le accuse riguardavano l'occultamento di valori patrimoniali provenienti da un sistema piramidale fraudolento in Germania, nel quale X. e complici avevano causato danni per circa 2,8 miliardi di DM (circa 1,4 miliardi di euro) tra il 1991 e il 2000.
X. aveva sottratto tali fondi alle pretese dei creditori mediante complesse operazioni di occultamento, tra cui trasferimenti a favore di Z., società di capitali e una fondazione liechtensteinese. Z. non aveva partecipato alle condotte fraudolente, ma era stata accusata di aver riciclato i valori patrimoniali provenienti dal reato. La Procura del Cantone Turgovia aveva avviato indagini penali nel 2009, 2010 e 2012, sulla base di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).
Il Tribunale regionale di Mannheim aveva condannato X. nel 2001 e nel 2003 per truffa e truffa in materia di investimenti a 11 anni e 6 mesi di reclusione, ma aveva rifiutato l'ordine di confisca poiché, secondo il diritto tedesco all'epoca vigente, la confisca dei valori patrimoniali era esclusa qualora i danneggiati avessero fatto valere pretese risarcitorie (§ 73 Abs. 1 dStGB a.F.). L'amministrazione fallimentare di X. aveva quindi citato Z. in giudizio per il pagamento di circa 21,5 milioni di CHF e ulteriori importi, ottenendo una condanna da parte del Tribunale distrettuale di Meilen nel 2018. La Procura del Cantone Turgovia aveva infine condannato entrambi i ricorrenti nel 2018 per riciclaggio e falso documentale a pene detentive, pecuniarie e al pagamento di somme a titolo di risarcimento.
Legge
Confiscabilità come elemento costitutivo del riciclaggio: Il Tribunale federale conferma che il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP può essere commesso solo su valori patrimoniali confiscabili. Il reato tutela in via principale le pretese statali di confisca, laddove la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato presupposto costituisce un presupposto della punibilità. Tale principio vale sia per i reati presupposti interni che per quelli esteri. La confiscabilità deve sussistere al momento della condotta di riciclaggio e non può essere esclusa da cause di estinzione del reato o da altre circostanze (cons. 3.2, 4.4).
Reati presupposti esteri e confiscabilità: In caso di reati presupposti esteri, la punibilità per riciclaggio presuppone che i valori patrimoniali siano confiscabili secondo il diritto del luogo di commissione ovvero che sussista una pretesa autonoma di confisca svizzera. Nel caso di specie, i valori patrimoniali non erano confiscabili secondo il diritto tedesco, poiché il codice penale tedesco all'epoca escludeva la confisca qualora i danneggiati avessero fatto valere pretese risarcitorie. Non sussisteva neppure una pretesa autonoma di confisca svizzera, non ricorrendo elementi di collegamento per la giurisdizione penale svizzera (cons. 3.3, 4.2, 4.4).
Mancata punibilità nonostante operazioni di occultamento: I ricorrenti avevano occultato i valori patrimoniali per sottrarli alle pretese dei creditori. Il Tribunale federale chiarisce che tali condotte non integrano il reato di riciclaggio qualora non sussista una pretesa statale di confisca che potrebbe essere elusa. Il reato di riciclaggio non tutela in via…