Fatti

Parti: Procuratore generale del Canton Soletta (ricorrente) contro La Posta Svizzera (ricorsa).

Fatti:

  • La A. AG, un intermediario finanziario, ha ricevuto il 10 febbraio 2005 due bonifici bancari di EUR 5'000'000.- dalla banca D. S.A., Lussemburgo, che si basavano su un crimine.
  • L'11 febbraio 2005, B., membro del consiglio di amministrazione della A. AG, ha prelevato CHF 4'600'000.- in contanti e ha consegnato il denaro a C., direttrice della A. AG.
  • La Posta Svizzera è stata accusata di aver effettuato il pagamento in contanti senza verificare l'origine e l'uso del denaro.
  • La procura del Canton Soletta ha presentato denuncia contro La Posta Svizzera per riciclaggio il 16 luglio 2010.
  • Il tribunale distrettuale di Soletta-Lebern ha condannato La Posta Svizzera a una multa di CHF 250'000.-, ma il tribunale superiore di Soletta l'ha assolta.

Questione principale: La Posta Svizzera può essere punita per riciclaggio ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CP se non può essere identificata alcuna persona fisica come autore del reato?

Legge

La responsabilità penale dell'impresa ai sensi dell'art. 102 CP presuppone che nell'impresa, nell'esercizio di un'attività commerciale nell'ambito dell'oggetto sociale, sia stato commesso un reato. La disposizione non istituisce una responsabilità causale, ma richiede che siano soddisfatti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sottostante. Nella responsabilità originaria ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CP, la responsabilità penale dell'impresa si aggiunge a quella dell'autore individuale. È necessario un nesso di imputazione tra il deficit organizzativo e il reato sottostante.

Nel caso in esame, il prelievo in contanti di CHF 4'600'000.- è stato qualificato oggettivamente come riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP. Tuttavia, la procura non è riuscita a provare l'elemento soggettivo del reato nelle persone fisiche coinvolte. La procura ha…