Fatti

Le ricorrenti 1 (Procura superiore del Cantone Argovia) e il ricorrente 2 (Y., il padre del minore) hanno proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore del Cantone Argovia del 5 settembre 2014. Quest’ultima aveva annullato la sentenza di primo grado del Tribunale distrettuale di Brugg del 3 dicembre 2013 e archiviato il procedimento nei confronti della resistente (X., la madre del minore). La resistente era stata condannata in primo grado per sequestro di persona ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 CP e sottrazione di minore ai sensi dell’art. 220 CP (nella versione in vigore fino al 30 giugno 2014) a una pena detentiva di tre anni, con detrazione della custodia cautelare e della custodia di sicurezza.

Il fatto riguarda il figlio comune Z. (nato il 17 dicembre 2005) della resistente X. e del ricorrente Y. Nell’estate del 2010, X., con il consenso di Y., si recò in Ucraina con il figlio per affidarlo temporaneamente alla nonna durante le vacanze. I genitori avevano convenuto che Z. sarebbe dovuto rientrare in Svizzera il 18 agosto 2010. Poiché Z. non fece ritorno nell’agosto 2010, X. convinse Y. a prolungare il soggiorno del figlio fino alla fine del 2010, adducendo di non essere in grado di occuparsi del minore a causa della sua tesi di dottorato e dell’impiego presso l’ETH di Zurigo. Trascorso tale periodo, X. rifiutò di rimpatriare il figlio in Svizzera e, nell’aprile 2011, si recò in Ucraina dopo essere stata dimessa da una clinica psichiatrica. Y. si recò in Ucraina per riportare indietro il figlio, ma la nonna, su indicazione di X., gli negò l’accesso. Il 16 gennaio 2013 X. fu posta in custodia cautelare. Il ricorrente Y. presentò denuncia penale contro X. per sottrazione di minore il 4 marzo 2011. Il 25 gennaio 2013 Y. presentò nuovamente richiesta di perseguimento penale per tutti i reati ipotizzabili.

Il Tribunale distrettuale di Brugg condannò X. il 3 dicembre 2013 per sequestro di persona e sottrazione di minore. Il Tribunale superiore del Cantone Argovia annullò tale sentenza e archiviò il procedimento, negando la giurisdizione svizzera e, inoltre, assumendo l’assenza di una valida richiesta di perseguimento penale per il periodo successivo all’11 ottobre 2011. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso la Procura superiore e il ricorrente Y.

Legge

1. Competenza internazionale della Svizzera

Il Tribunale federale ha confermato la giurisdizione svizzera ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 CP e dell’art. 8 cpv. 1 CP. Ha constatato che la resistente X., durante la sua presenza in Svizzera (fino all’aprile 2011), aveva realizzato, mediante la sua omissione illecita – il rifiuto di rimpatriare il figlio Z. in Svizzera –, gli estremi del sequestro di persona ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 CP e della sottrazione di minore ai sensi dell’art. 220 CP (versione anteriore). Il luogo della condotta si trovava in Svizzera, poiché X. impartì da lì l’ordine di non consegnare il figlio. Inoltre, il ricorrente Y., in qualità di titolare della potestà genitoriale, era legittimato a determinare il luogo di residenza del minore e non aveva acconsentito al soggiorno in Ucraina. La competenza della Svizzera discende anche dal principio secondo cui, in assenza di un legame stretto con la Svizzera, la competenza internazionale deve essere comunque affermata per evitare conflitti negativi di competenza (DTF 133 IV 171 consid. 6.3).

2. Irrilevanza della residenza abituale del minore

La precedente istanza aveva negato la giurisdizione svizzera sostenendo che la residenza abituale del minore si trovasse in Ucraina. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione. Ha sottolineato che le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (KSÜ) (in particolare l’art. 5 cpv. 1 e l’art. 7 cpv. 1 lett. a e b KSÜ) disciplinano esclusivamente la competenza giurisdizionale civile per l’adozione di misure di protezione del minore, non già la persecuzione penale dei reati di sottrazione. La competenza penale della Svizzera discende piuttosto dal principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 CP).

3. Reato permanente e termine per la richiesta di perseguimento penale

Il Tribunale federale ha confermato che la sottrazione di minore ai sensi dell’art. 220 CP (versione anteriore) costituisce un reato permanente. Il termine per la richiesta di perseguimento penale inizia a decorrere solo con la cessazione dello stato…