Fatti

Nel 1974, la X. SA ha affittato agli sposi Y. un appartamento di sei locali con una superficie di 174 m2 situato a Ginevra. Il 2 marzo 2007, la X. SA ha risolto il contratto di locazione per il 30 giugno 2007, invocando motivi economici al fine di subaffittare l'appartamento a terzi per un canone di locazione superiore.

Gli sposi Y. hanno presentato una richiesta di annullamento del preavviso di disdetta alla Commissione di conciliazione. Il Tribunale delle locazioni del Cantone di Ginevra ha annullato il preavviso di disdetta, ritenendo che la X. SA non avesse dimostrato di poter subaffittare l'appartamento a terzi per un canone di locazione non abusivo superiore a quello pagato dagli attuali inquilini. La Camera d'appello in materia di locazioni del Cantone di Ginevra ha confermato tale sentenza.

La X. SA ha interposto ricorso in materia civile presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Camera d'appello per una nuova decisione.

In primo luogo, il Tribunale federale ha ritenuto che la Camera d'appello avesse definito in modo troppo restrittivo la nozione di "quartiere" di cui all'art. 269a cpv. 1 lett. a CO. Il quartiere non si limita a un complesso architettonico omogeneo e può essere eterogeneo. L'autorità cantonale è la più indicata a delineare il quartiere in un caso specifico, e il Tribunale federale interviene solo con cautela.

In secondo luogo, il Tribunale federale ha ritenuto che la Camera d'appello…