Fatti
Il ricorrente si trova in carcere preventiva per sospetto di frode professionale, falsificazione di documenti, ottenimento di una falsa documentazione e dichiarazioni false alle autorità del registro commerciale. La Procura della Repubblica del Cantone di San Gallo ha ordinato la custodia cautelare e ha concesso le visite in carcere alla moglie e alla figlia del ricorrente sotto sorveglianza. Il ricorrente ha chiesto che la moglie e la figlia possano visitarlo settimanalmente per un'ora o ogni due settimane per due ore senza divisorio e senza sorveglianza. La Procura della Repubblica ha respinto la richiesta e ha invece ordinato che le visite si svolgano sotto sorveglianza. La Camera degli accusati del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso del ricorrente.
Il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione della Camera degli accusati al Tribunale federale e ha chiesto che la limitazione delle visite in carcere nei fine settimana sia revocata. Sostiene che la limitazione viola il suo diritto al rispetto della vita familiare.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la Procura della Repubblica può ordinare la sorveglianza delle visite in carcere durante la custodia cautelare finché sussiste il pericolo di collusione per il ricorrente. Il Tribunale ha anche stabilito che la limitazione delle visite in carcere nei fine settimana è necessaria e ragionevole per garantire lo scopo della detenzione e l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto di detenzione.
Il Tribunale ha anche respinto la censura del ricorrente secondo cui la Camera degli accusati ha violato il suo diritto al rispetto della vita familiare. Ha stabilito che la Camera degli accusati ha respinto il ricorso del ricorrente perché il…