Fatti

Il ricorrente [A.] è stato riconosciuto colpevole di truffa professionale dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Egli avrebbe truffato diverse donne, tra cui [B.] , per somme di denaro più elevate. Il tribunale di primo grado ha negato che [B.] vivesse in una convivenza di fatto con [A.] al momento del suo interrogatorio dalla polizia nel dicembre 2015, motivo per cui non aveva il diritto di rifiutare la testimonianza. [A.] ha impugnato questa valutazione con un ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la valutazione del tribunale di primo grado. Per l'esistenza di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 168 cpv. 1 lett. a CPP è necessaria una certa stabilità e continuità della relazione. La relazione tra [A.] e [B.] non soddisfaceva questi requisiti nel dicembre 2015, in quanto [A.] intratteneva…