Fatti

Il caso riguarda l'accusa contro [X.] per lesione personale grave (art. 122 cpv. 1 CP) e diffusione di malattie umane (art. 231 CP). A [X.] viene rimproverato di aver infettato consapevolmente e intenzionalmente il suo ex partner [Y.] con il virus HIV tra la fine di aprile e giugno 2003, avendo con lui rapporti sessuali orali e anali non protetti più volte.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha dichiarato [X.] colpevole e lo ha condannato a una pena detentiva parzialmente sospesa di 30 mesi. Inoltre, gli ha imposto di pagare a [Y.] un risarcimento di 50.000 franchi.

[X.] ha presentato ricorso contro la sentenza al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale constata innanzitutto che l'istanza precedente ha giustamente ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente [Y.] e che non vi è stata alcuna arbitrarietà nella valutazione delle prove.

Per quanto riguarda la valutazione giuridica della trasmissione dell'HIV come lesione personale grave ai sensi dell'art. 122 cpv. 1 CP, il Tribunale federale afferma che la giurisprudenza finora seguita, secondo la quale l'infezione da HIV deve essere qualificata come pericolosa per la vita ai sensi di questa disposizione, non può più essere mantenuta alla luce dei progressi medici e delle possibilità di trattamento. Sebbene l'infezione da HIV sia ancora una malattia cronica grave, grazie alle terapie moderne l'aspettativa di vita degli infetti può essere equiparata a quella dei sani.

Il Tribunale federale rinvia…