Fatti

In questo caso si trattava di un procedimento penale di indagine della Procura federale contro due piloti svizzeri per il sospetto di perturbazione del traffico pubblico ai sensi dell'art. 237 CP. La Procura federale ha richiesto alla compagnia aerea [X. SA] la consegna di un rapporto interno di indagine su un incidente durante l'atterraggio di un aereo a Olbia (Italia) il 29 giugno 2003. La compagnia aerea ha presentato il rapporto in forma sequestrata e ha presentato reclamo contro l'ordinanza di esibizione. Il Tribunale penale federale inizialmente non è entrato nel merito del reclamo. Successivamente, la Procura federale ha richiesto il dissequestro del rapporto, che il Tribunale penale federale ha autorizzato.

Contro questa ordinanza di dissequestro, la compagnia aerea [X. SA] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il ricorso è infondato. Ha motivato come segue:

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 della Legge sulla navigazione aerea (LNA), il diritto penale svizzero si applica anche ai reati commessi a bordo di un aeromobile svizzero al di fuori della Svizzera. Inoltre, ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 LNA, i reati commessi a bordo di un aeromobile sono soggetti alla giurisdizione penale federale.

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