Art. 97 LNA

1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.
1bis È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvenzioni di cui all’articolo 91 cpv. 1 lett. g, commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in Svizzera e l’autore è ancora a bordo.
2 I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.
3 Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.
4 L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero è applicabile.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reati commessi a bordo di un aeromobile svizzero fuori dalla Svizzera
    · 08/10/2002 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 110 num. 5 e 253 CP, art. 52 e segg
    · 09/07/1971 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.