Art. 97 LNA
1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.
1bis È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvenzioni di cui all’articolo 91 cpv. 1 lett. g, commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in Svizzera e l’autore è ancora a bordo.
2 I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.
3 Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.
4 L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero è applicabile.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reati commessi a bordo di un aeromobile svizzero fuori dalla Svizzera3 citazioni
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2Art. 110 num. 5 e 253 CP, art. 52 e segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Apertura4 citazioni
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2 citazioni08/06/2009 · 2 citazioni de
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1 citazioni10/09/2008 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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