Fatti

L'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Basilea Città ha eseguito il 26 novembre 2004 un pignoramento nei confronti di [X.] . In tale occasione è stata pignorala la quota di reddito eccedente il minimo vitale, pari a CHF 2'340.-- al mese. Contemporaneamente è stato disposto che a partire dal 1° marzo 2005 sarebbe stato considerato solo un affitto ridotto per le spese di prima necessità. [X.] ha presentato reclamo contro tale decisione. L'autorità di vigilanza sull'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Basilea Città ha accolto parzialmente il reclamo e ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di considerare nell'elaborazione del minimo vitale l'importo di CHF 40.-- per spese professionali aggiuntive e la riduzione dell'affitto solo a partire dal 1° aprile 2005. [X.] ha impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale presso il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la dichiarazione di nullità della notifica del precetto esecutivo.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza, la notifica di un precetto esecutivo durante il servizio militare è del tutto irrilevante, ovvero nulla, poiché la sospensione del procedimento durante il servizio militare non è nell'interesse solo del militare, ma anche nell'interesse pubblico, affinché il servizio non venga…