Art. 57d LEF
Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che: 1. il debitore ha sottratto beni all’azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere; oppure 2. il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure 3. il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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