Art. 57 LEF
1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.
2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.
4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 67_III_697 citazioni28/03/1941 · 7 citazioni
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2Inizio della decorrenza del termine5 citazioni
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3DTF 66_III_494 citazioni01/01/1940 · 4 citazioni
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4DTF 66_III_362 citazioni23/09/1940 · 2 citazioni
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5DTF 65_III_1202 citazioni20/12/1939 · 2 citazioni
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6DTF 65_III_652 citazioni01/01/1939 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni28/09/2018 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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