Art. 57 LEF

1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.
2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.
4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 67_III_69
    28/03/1941 · 7 citazioni
  2. 2
    Inizio della decorrenza del termine
    · 13/02/2001 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 66_III_49
    01/01/1940 · 4 citazioni
  4. 4
    DTF 66_III_36
    23/09/1940 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 65_III_120
    20/12/1939 · 2 citazioni
  6. 6
    DTF 65_III_65
    01/01/1939 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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