Fatti

L'ex capo di stato maggiore del Centro nazionale di allarme, [X.] , ha presentato ricorso al Tribunale federale contro un comunicato stampa del giudice istruttore federale. In esso si riferiva che [X.] dovrebbe essere accusato di infedeltà d'ufficio, in quanto in qualità di membro del consiglio di amministrazione di un'azienda avrebbe leso gli interessi pubblici, senza tuttavia averne tratto un vantaggio finanziario. [X.] ha chiesto che il comunicato stampa sia dichiarato illegittimo e che sia avviato un procedimento penale contro il giudice istruttore per violazione del segreto d'ufficio.

Legge

La Camera d'accusa del Tribunale federale non è entrata nel merito del ricorso. Ha motivato tale decisione affermando che i comunicati stampa del giudice istruttore non possono essere considerati atti ufficiali ai sensi dell'art. 214 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero (CPP) e pertanto non possono essere impugnati con un ricorso alla Camera d'accusa. Il legislatore intende per atti ufficiali quelli che fanno progredire l'inchiesta penale e incidono sulla posizione giuridica dell'imputato. I comunicati stampa non rientrano in questa categoria.

Tuttavia, la persona interessata può difendersi contro un comunicato stampa illegittimo per via civile e penale, ad esempio per violazione del segreto d'ufficio o dell'onore. Inoltre, la…