Fatti
Il 12 agosto 2009, il giudice istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Nancy ha inviato alla Svizzera una rogatoria nell'ambito di un procedimento penale avviato contro [A.] per traffico di stupefacenti. Il magistrato francese aveva ordinato il rilascio di [A.] dietro il versamento di una cauzione di 1,5 milioni di euro, ma [A.] aveva chiesto una riduzione di tale importo, spiegando che i suoi attivi in Svizzera si limitavano a 1,8 milioni di euro, vincolati a favore di una banca. Il giudice francese desiderava verificare tali affermazioni e sapere se [A.] fosse titolare di altri conti in Svizzera o in altri paesi.
Con ordinanza di chiusura del 9 ottobre 2009, il giudice istruttore del Cantone di Ginevra ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di un elenco dei conti bancari di cui [A.] potrebbe essere titolare o avente diritto economico. Questa decisione è stata oggetto di ricorso da parte di [A.] e della società B. presso la Corte dei reclami del Tribunale penale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale di giustizia e confermato la decisione di chiusura del giudice istruttore. Ha ritenuto che la procedura relativa alla detenzione preventiva dovesse essere considerata una causa di natura penale e giudiziaria che consente la concessione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 63 EIMP.
Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che la questione…