Fatti
Il Tribunale distrettuale di Kreuzlingen ha condannato X. per omicidio doloso e tentato omicidio doloso a una pena detentiva di 15 anni e gli ha imposto le spese processuali. Il Tribunale cantonale di Turgovia ha confermato la sentenza e ha imposto a X. anche la tassa di giustizia di secondo grado.
X. ha presentato un ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio. In particolare, ha contestato che gli siano stati indebitamente imposti i costi della custodia cautelare, i costi di polizia e i costi per la pulizia del luogo del reato.
Legge
Il Tribunale federale afferma che i costi della custodia cautelare o della detenzione di sicurezza non sono spese ai sensi dell'art. 422 cpv. 2 CPP e pertanto non possono essere imposti alla persona condannata in base all'art. 426 cpv. 1 CPP. Lo stesso vale per i costi di sorveglianza a scopo di sicurezza durante un ricovero ospedaliero.
Per i servizi di polizia resi dalla stessa in qualità di autorità penale in un determinato procedimento penale, non possono essere addebitati alla persona condannata - fatte salve eventuali spese per il materiale - costi. Nella misura in cui al ricorrente sono stati imposti costi di polizia, non è chiaro se si…