Art. 380 CP
1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
- a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;
- b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 cpv. 3;
- c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Nozione di spese procedurali; regolamentazione legale degli emolumenti; direttive interne; giustificativi dei disborsi4 citazioni
-
2Legittimazione del Procuratore generale della Confederazione3 citazioni
-
3Commisurazione della pena pecuniaria; importo dell'aliquota giornaliera; art. 34 cpv. 2 e art. 380 CP2 citazioni
-
4Utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto (peculio) senza il suo consenso; costi sanitari non coperti dall'assicurazione malattie1 citazioni
-
5Obbligo di lavorare nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure0 citazioni
-
6Assistenza giudiziaria nella procedura penale amministrativa (art. 30 DPA)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazione invalidità5 citazioni
-
VB.2010.004592 citazioni11/11/2010 · 2 citazioni de
-
2 citazioni17/06/2008 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.