Fatti

La presente sentenza riguarda un ricorso in nullità presentato da X., cittadino spagnolo, contro una sentenza che lo condannava per il sequestro di suo figlio Z., di 10 mesi, commesso il 10 ottobre 1997. In quel momento, X. e sua moglie Y. vivevano separatamente senza che fosse stata presa alcuna decisione giudiziaria riguardante la responsabilità genitoriale e il diritto di affidamento del bambino, che di fatto viveva con sua madre.

X. si è recato presso il domicilio dei suoi suoceri, ha minacciato sua suocera e ha portato Z. in Spagna. Dopo tre settimane, il bambino è stato collocato in un orfanotrofio. Le parti hanno infine firmato una convenzione giudiziaria che ha permesso il ritorno di Z. in Svizzera il 6 novembre 1997. Y. aveva presentato una denuncia per sequestro e sottrazione di minore, che ha ritirato il 15 aprile 1998.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il ricorrente, in quanto contitolare della responsabilità genitoriale, avesse il diritto di determinare il luogo di residenza di suo figlio. Pertanto, portando Z. in Spagna senza l'accordo di sua moglie, non ha leso il bene giuridico protetto dall'art. 183 cpv. 2 CP, ovvero la libertà del bambino. Il Tribunale federale modifica così la sua precedente giurisprudenza, che prevedeva un'eccezione quando lo spostamento del bambino non fosse compatibile con il suo benessere e il suo interesse.

Il Tribunale federale ritiene che il benessere del bambino non sia un criterio rilevante in materia di sequestro. Solo lo spostamento di un bambino da parte di un genitore che non ha il diritto di affidamento può essere punito ai sensi dell'art. 183 cpv. 2 CP. Uno spostamento effettuato da un genitore che detiene la responsabilità genitoriale e il diritto di affidamento non rientra in questa disposizione, anche se tale…