Fatti

Il Tribunale federale ha respinto la richiesta dell'imputato di dichiarare inammissibili le prove ottenute durante una perquisizione a causa di una intercettazione telefonica non autorizzata in Slovenia. L'imputato era stato condannato dal Tribunale cantonale di San Gallo per violazione della legge sugli stupefacenti.

I fatti della specie sono i seguenti: l'imputato è stato arrestato al confine svizzero con della droga nel suo veicolo. La polizia aveva ricevuto un'informativa dalla Slovenia riguardo a un'intercettazione telefonica non autorizzata. L'imputato ha chiesto che le prove ottenute durante la perquisizione fossero dichiarate inammissibili a causa dell'intercettazione telefonica non autorizzata.

Legge

Il Tribunale federale ha considerato che le prove ottenute durante la perquisizione non erano inammissibili a causa dell'intercettazione telefonica non autorizzata in Slovenia. Secondo l'art. 141 al. 4 CPP, una prova è inammissibile se è stata ottenuta con mezzi illeciti e se non avrebbe potuto essere ottenuta altrimenti.

Il Tribunale federale ha stimato che le prove ottenute durante la perquisizione avrebbero potuto essere ottenute altrimenti, anche senza l'intercettazione telefonica non autorizzata. Infatti, la polizia avrebbe probabilmente arrestato l'imputato al confine svizzero a causa del suo comportamento sospetto e avrebbe…