Fatti

A.A. (nato nel 1968) e B.A. (nata nel 1967) si sono sposati nel 1999 ed hanno due figli (C.A. nato nel 2006 e D.A. nato nel 2008). I coniugi si sono separati il 1° gennaio 2014, a seguito di che la loro separazione è stata regolata giudizialmente. Con decisione del 28 settembre 2015, il Tribunale distrettuale di Kriens ha affidato i figli alla custodia della madre e ha obbligato il marito a versare gli alimenti per i figli e la moglie. A seguito di appelli di entrambe le parti, il Tribunale cantonale di Lucerna ha rideterminato gli alimenti. Successivamente, entrambe le parti si sono rivolte al Tribunale federale.

Nell'ambito del nuovo riesame dei rispettivi appelli, il Tribunale cantonale ha obbligato il marito a versare gli assegni di mantenimento per i figli e la moglie. Esso si è basato su uno standard di vita familiare complessivo di CHF 16'000.- al mese vissuto in precedenza insieme e ha imposto al marito di intaccare il suo patrimonio per coprire il mantenimento del coniuge e dei figli, fino alla fissazione di un eventuale mantenimento post-matrimoniale, il che potrebbe durare fino al 2024.

Legge

Il Tribunale federale rileva che, in linea di principio, il mantenimento deve essere coperto dal reddito corrente e che il patrimonio può essere intaccato solo eccezionalmente, se i mezzi non sono sufficienti per coprire il mantenimento. Ciò vale sia per il mantenimento coniugale, post-matrimoniale che per quello dei figli.

Se e in quale misura sia ragionevole utilizzare il patrimonio per il mantenimento corrente deve essere valutato in base a tutte le circostanze del singolo caso. In particolare, devono essere presi in considerazione l'importanza del patrimonio da intaccare, la sua funzione e composizione, nonché l'entità e la durata del consumo del patrimonio.

Il Tribunale federale ritiene che il ricorso sia fondato su tre punti: in primo luogo, il Tribunale cantonale ha indebitamente intaccato il patrimonio…