Fatti

A.X. (convenuta 1 e appellante) è inquilina di un appartamento e di un garage a C. dal 1° aprile 1976. Abita l'appartamento insieme a suo figlio B.X. (convenuto 2 e appellante). La locatrice è la società Y. (attrice e appellata), che ha disdetto i contratti con modulo ufficiale dal 5 settembre 2005 al 31 marzo 2006. I convenuti non hanno contestato la disdetta.

Con ricorso del 4 aprile 2006, l'attrice ha chiesto al Tribunale distrettuale di Baden l'espulsione dei convenuti. Il Tribunale distrettuale di Baden ha accolto la richiesta il 16 giugno 2006 e ha obbligato i convenuti a sgomberare gli oggetti locati entro dieci giorni dalla passata in giudicato della decisione.

I convenuti hanno presentato reclamo il 31 luglio 2006 al Tribunale superiore del Cantone di Argovia e hanno chiesto che la decisione impugnata fosse annullata e che la richiesta dell'attrice fosse respinta. Il Tribunale superiore ha respinto il reclamo e ha concluso che la disdetta era valida.

Con ricorso del 17 ottobre 2006, i convenuti hanno chiesto al Tribunale federale che la sentenza del Tribunale superiore fosse annullata e che la richiesta dell'attrice relativa all'espulsione dell'inquilino fosse respinta. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

I convenuti rimproverano al Tribunale superiore di aver violato il diritto federale, in quanto ha ritenuto che anche una disdetta manifestamente abusiva fosse soltanto impugnabile e quindi ha rinunciato a esaminare se fossero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 2 CC.

Il Tribunale federale afferma che secondo la dottrina dominante l'art. 271…