Art. 266l CO
In genere
1 La disdetta per locali d’abitazione e commerciali deve essere data per scritto.
2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione della locazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Disdetta del contratto di locazione data dal locatore; esigenze concernenti il modulo ufficiale26 citazioni
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2Diritto di locazione; Protezione dalla disdetta di un posto di parcheggio locato insieme ad un appartamento; massima inquisitoria e controversie in materia di locazione (art. 253a, 266l, 269d, 274d cpv. 3 CO)19 citazioni
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3Sublocazione, disdetta della locazione17 citazioni
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413 citazioni
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5Sfratto; disdetta manifestamente abusiva; relazione fra l'art. 271 CO e l'art. 2 cpv. 2 CC9 citazioni
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6Competenza per materia; decisione di inammissibilità2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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4 citazioni25/02/2010 · 4 citazioni de
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4 citazioni12/06/2006 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.