Fatti
B.H. e D.H. nonché C.G. e A.G. hanno affittato rispettivamente un appartamento e un posto auto nel relativo garage dalla società X. AG. La locatrice ha disdetto i contratti di locazione dei posti auto. Gli inquilini hanno contestato con successo le disdette presso l'ufficio di conciliazione statale.
Con un'azione presso la Presidenza del Tribunale Civile di Basilea Città, la locatrice ha chiesto di confermare la validità delle disdette. Il giudice monocratico ha accolto la domanda, estendendo tuttavia il rapporto di locazione nel caso dei coniugi G. fino al 30 settembre 1998. Il Tribunale d'Appello ha respinto i ricorsi degli inquilini contro questa decisione.
Il Tribunale Federale ha respinto l'appello degli inquilini.
Legge
I posti auto affittati separatamente possono essere disdetti con un preavviso di due settimane alla fine di ogni mese, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per contratto. Le disposizioni protettive degli art. 271 e seguenti CO relative alla disdetta e degli art. 269 e seguenti CO relative ai canoni di locazione abusivi e ad altre richieste abusive del locatore si applicano solo ai locali ad uso abitativo e commerciale, ma non ai posti auto affittati separatamente.
Per i posti auto messi a disposizione dell'inquilino insieme ai locali abitativi, si applicano le disposizioni protettive del diritto di locazione ai sensi dell'art. 253a CO. Il tribunale di primo grado ha giustamente ritenuto che i posti auto affittati dai convenuti siano accessori funzionali degli appartamenti in locazione e rientrano quindi…