Art. 253a CO
Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali
1 Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.
2 Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di locazione; Protezione dalla disdetta di un posto di parcheggio locato insieme ad un appartamento; massima inquisitoria e controversie in materia di locazione (art. 253a, 266l, 269d, 274d cpv. 3 CO)30 citazioni
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2Disdetta per mora di diversi contratti di locazione separati concernenti cose legate funzionalmente, quando il ritardo nel pagamento non concerne tutte le cose locate (art. 253a cpv. 1 e art. 257d CO)10 citazioni
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3Protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Miete und Pacht4 citazioni
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3 citazioni03/05/2021 · 3 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.