Art. 253a CO

Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali

1 Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.
2 Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di locazione; Protezione dalla disdetta di un posto di parcheggio locato insieme ad un appartamento; massima inquisitoria e controversie in materia di locazione (art. 253a, 266l, 269d, 274d cpv. 3 CO)
    · 13/04/1999 · 30 citazioni Riassunto
  2. 2
    Disdetta per mora di diversi contratti di locazione separati concernenti cose legate funzionalmente, quando il ritardo nel pagamento non concerne tutte le cose locate (art. 253a cpv. 1 e art. 257d CO)
    · 21/02/2011 · 10 citazioni
  3. 3
    Protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali
    · 17/02/1992 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.