Fatti

Questa sentenza riguarda un ricorso presentato da vari istituti bancari di Zurigo, Berna e del Cantone Ticino contro una decisione dell'Ufficio del Procuratore Generale Svizzero. La Procura federale aveva richiesto alle banche di verificare se esistessero conti bancari, depositi o patrimoni di 60 persone nominativamente indicate e di comunicare immediatamente il risultato. Alle banche era stato vietato di comunicare la decisione ai clienti.

Le banche hanno presentato ricorso contro questa decisione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 CPP presso la Camera d'accusa del Tribunale federale. Alcune banche hanno inoltre presentato un ricorso al Consiglio federale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l'art. 72 lett. b LPA.

Legge

La Camera d'accusa del Tribunale federale ha concluso che la richiesta di informazioni della Procura federale ai sensi dell'art. 101bis CPP non costituisce una misura coercitiva o un atto ufficiale ad essa connesso ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 CPP, contro il quale può essere presentato ricorso alla Camera d'accusa.

La Camera d'accusa motiva questo affermando che l'art. 101bis CPP rappresenta semplicemente la descrizione legale di una prassi già precedentemente applicata e corrisponde…