Art. 26 DPA
1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2 Il reclamo deve essere presentato:
- a. alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un’autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell’amministrazione in causa;
- b. al direttore o capo dell’amministrazione in causa, negli altri casi.
3 Se, nei casi del cpv. 2 lett. b, il direttore o capo dell’amministrazione in causa rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perquisizione e sequestro; radiotelefono (stazione di base con telefono mobile senza filo). 1. Rinuncia al requisito di un interesse pratico attuale (consid. 1). 2. La sorveglianza da parte degli organi delle PTT delle…32 citazioni
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2Non occorre che tale inchiesta sia espressamente diretta anche contro gli altri comproprietari o contro l'impresa stessa24 citazioni
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3Art. 26, art. 45 segg17 citazioni
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41. Art. 28 DPA13 citazioni
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5Ricorso contro una decisione di suggellamento del Presidente della Corte dei reclami penali; diritto procedurale, qualità di parte dell'autorità incaricata del perseguimento penale, oggetto del ricorso, spese processuali5 citazioni
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6Domanda d'informazioni5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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16 citazioni24/03/2005 · 16 citazioni de
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15 citazioni30/01/2009 · 15 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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