Art. 14 PP

Designazione e organizzazione delle autorità penali

1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva
    · 03/02/2005 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 06/08/1996 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 91 segg., 99, 105bis cpv. 2, art. 214 cpv. 1 PP
    · 13/06/1996 · 0 citazioni
  4. 4
    1. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF
    · 19/08/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • AU.2007.1
    24/10/2007 · 1 citazioni de
  • 03/02/2005 · 1 citazioni de
  • 04/09/2002 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.