Fatti
Il ricorrente A. è stato condannato il 11 marzo 2008 dal Tribunale superiore del Cantone di Berna per più atti sessuali con minori, violenza sessuale, molestie sessuali e pornografia a una pena detentiva di 35 mesi e a una multa di 500 franchi. Contestualmente, il tribunale ha disposto una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP, la cui esecuzione è stata sospesa a favore della misura.
Il 9 maggio 2017 i Servizi di probation e di esecuzione delle pene del Cantone di Berna (BVD/BE) hanno rilasciato A. con riserva, a condizione di sospendere la misura stazionaria. Contro le prescrizioni del divieto di contatto con minori e dell’obbligo di dichiarazione per dispositivi con accesso a internet, A. ha proposto ricorso al Tribunale federale, respinto con sentenza del 5 luglio 2018.
Il 5 settembre 2018 il Tribunale penale del Cantone di Basilea Città ha condannato A. per più reati di pornografia, violenza e minacce nei confronti di autorità, gravi e lievi violazioni delle norme di circolazione a una pena detentiva di 17 mesi e a una multa di 500 franchi. Inoltre, il tribunale ha vietato ad A. per dieci anni qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata che comporti contatti con minori e ha disposto la libertà vigilata. È stata respinta la richiesta di ricovero in un reparto psichiatrico stazionario, mentre la libertà condizionale è stata prolungata di un anno.
Contro tale sentenza hanno proposto appello sia la Procura del Cantone di Basilea Città (in merito alla commisurazione della pena e alla rinuncia al ricovero in una misura stazionaria) sia A. (in merito alla commisurazione della pena). Il 2 novembre 2020 la Corte d’appello del Cantone di Basilea Città ha condannato A. a una pena detentiva di 27 mesi e a una multa di 500 franchi. Ha revocato la misura psichiatrica stazionaria e disposto la detenzione ai sensi dell’art. 64 CP. La richiesta di A. di dichiarare competente il Cantone di Basilea Città per l’esecuzione della misura è stata respinta.
A. ha proposto ricorso in materia penale contro tale sentenza al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza e una pena più lieve. In via subordinata, ha richiesto la rimessione della causa a nuova valutazione o l’adozione di misure di assistenza ambulatoriale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui vi ha dato seguito.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l’eccezione del ricorrente secondo cui la procuratrice incaricata avrebbe validamente ritirato l’appello della Procura prima dell’udienza del 9 luglio 2019. La precedente istanza aveva negato tale circostanza, qualificando il ritiro come invalido poiché la procuratrice incaricata aveva agito senza il consenso del Procuratore capo. Secondo § 6 cpv. 4 n. 2 dell’ordinanza del Cantone di Basilea Città sulla composizione, l’organizzazione e le competenze della Procura, spetta al Procuratore capo decidere sull’introduzione dei mezzi di impugnazione – compreso il loro ritiro. Tale regolamentazione mira innanzitutto a garantire la parità di trattamento e l’uniformità nella prassi dei mezzi di impugnazione ed è da qualificare come norma di validità.
Il ricorrente ha sostenuto che la regolamentazione violi il divieto di arbitrio e il diritto a un equo processo (art. 29 Cost., art. 6 CEDU), poiché ignorerebbe la prassi consolidata dei ritiri autonomi dei mezzi di impugnazione da parte dei procuratori incaricati. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione. La regolamentazione cantonale si basa su una base legale sufficiente ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 e 2 CPP, che consente ai Cantoni di disciplinare l’organizzazione della Procura. La precedente istanza non ha violato il divieto di arbitrio interpretando la disposizione nel senso che il Procuratore capo deve decidere non solo…