Art. 14 CPP

Designazione e organizzazione delle autorità penali

1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni
    · 01/02/2016 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Competenza per indagare su un reato, in particolare portata del principio dell'unità della procedura
    · 10/07/2012 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Interpretazione e ammissibilità di norme cantonali sulla competenza, in seno al pubblico ministero, a decidere dell'inoltro di un rimedio giuridico
    · 01/04/2021 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/06/2011 · 41 citazioni de
  • 15/07/2011 · 37 citazioni de
  • 28/09/2011 · 20 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.