Fatti
A. La B. B.V. di Rotterdam il 9 maggio 2012 ha annunciato un credito di circa 1,355 miliardi di franchi contro la C. AG di Zugo. Il credito è stato contestato dai curatori della C. AG per un importo di circa 187 milioni di franchi. Il 6 agosto 2012 è stata aperta la procedura di insolvenza nei confronti della B. B.V. nei Paesi Bassi e A. (il ricorrente) è stato nominato curatore fallimentare.
B. Con un'istanza del 13 settembre 2013, il ricorrente ha chiesto al Tribunale cantonale di Zugo di riconoscere e aprire la procedura di insolvenza della B. B.V. in Svizzera. Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta con addebito delle spese, in quanto i Paesi Bassi non concedono la reciprocità. Il ricorso del ricorrente contro questa decisione è stato respinto con addebito delle spese anche dal Tribunale superiore del Cantone di Zugo.
C. Con sentenza del 27 marzo 2015, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del ricorrente e stabilito che i Paesi Bassi concedono la reciprocità. Il Tribunale federale ha rinviato il caso al Tribunale superiore per ulteriore trattazione e ha obbligato il Cantone di Zugo a risarcire il ricorrente con 4.000 franchi per il procedimento dinanzi al Tribunale federale.
Legge
3.1 Le spese processuali comprendono sia le spese giudiziarie che l'indennità di parte. Esse sono ripartite secondo i principi degli art. 106-109 CPC, fatte salve le disposizioni speciali sulle spese degli art. 113-116 CPC.
3.2 Il Tribunale federale ha già diverse volte posto le spese processuali a carico del Cantone, quando queste non erano state causate dalle parti o derivavano da vizi procedurali. In caso di ritardi nella procedura o di concessione del patrocinio a spese dello Stato, il Cantone è tenuto a pagare un'indennità di parte.
3.3 Il presente procedimento per il riconoscimento di un decreto fallimentare straniero è stato condotto come procedimento con…