Art. 113 CPC
Procedura di conciliazione
1 Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2 Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi;
- b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 sui disabili;
- c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione;
- f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;
- g. secondo la LPD .
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC)20 citazioni
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2Obbligo della parte convenuta di versare un anticipo spese nella procedura civile bernese (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cost.). Non viola l'art. 4 Cost. la normativa dell'art. 57 cpv. 1 e 2 CPC/BE, secondo la quale viene chie…2 citazioni
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3DTF 51_I_3710 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unentgeltlicher Rechtsbeistand (Schlichtungsverfahren betreffend Mündigenunterhalt)9 citazioni
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Indennità di parte2 citazioniZKBES.2017.8· 05/04/2017 · 2 citazioni de
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Nichteintreten wegen sachlicher Unzuständigkeit, Gerichtskosten2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.