Fatti
Parti: Ricorrente: Ministero pubblico del cantone del Vallese; Ricorso: A.
Tribunali: Tribunale distrettuale di Monthey, Tribunale cantonale del Vallese, Tribunale federale (1B_401/2016).
Data: 14 febbraio 2017.
Fatti: Il ricorrente, il Ministero pubblico del cantone del Vallese, ha presentato ricorso contro una decisione del Tribunale distrettuale di Monthey che aveva sospeso la procedura e rimandato gli atti al Ministero pubblico. Il ricorrente ha sostenuto che tale decisione fosse impugnabile indipendentemente da un danno irreparabile. Il Tribunale cantonale del Vallese ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, poiché non sussisteva un danno irreparabile.
Legge
La decisione del tribunale di primo grado di sospendere la procedura e rimandare gli atti è una decisione di gestione del processo ai sensi dell'art. 329 cpv. 2 CPP. Secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, un ricorso contro tali decisioni è ammesso solo se sussiste un danno irreparabile.
La giurisprudenza del Tribunale federale conferma che le decisioni di gestione del processo adottate prima dell'apertura del dibattimento principale sono impugnabili solo se causano un danno irreparabile. Tale danno…