Art. 65 CPP

Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice

1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.
2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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