Fatti

In questo caso si trattava di un'indagine penale della Procura Pubblica II, Criminalità informatica, del Cantone di Zurigo contro un autore ancora sconosciuto per gravi violazioni della Legge sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. La Procura Pubblica ha chiesto al Tribunale delle misure coercitive l'autorizzazione per sorvegliare le digitazioni sulla tastiera dell'imputato A. mediante un keylogger basato su software, al fine di ottenere le sue password.

Il Tribunale delle misure coercitive ha negato l'autorizzazione, in quanto riteneva che un keylogger basato su software non rientrasse nella nozione di "dispositivo di sorveglianza" ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP. Contro questa decisione, il Procuratore Pubblico Capo ha presentato ricorso al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che i keylogger devono essere qualificati in linea di principio come dispositivi di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP, indipendentemente dal fatto che si tratti di una variante meccanica o basata su software. Ciò che conta non è la natura, ma il modo in cui lo strumento di sorveglianza viene utilizzato.

Inoltre, il Tribunale Federale ha chiarito che l'uso di un keylogger non rientra nell'ambito dell'art. 269ter CPP (uso di programmi informatici speciali per la…