Art. 280 CPP
Scopo dell’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza
Il pubblico ministero può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:
- a. intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
- b. osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
- c. accertare dove si trovano persone o cose.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizioni ed esecuzione della sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza14 citazioni
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2Videosorveglianza sul posto di lavoro disposta dalla polizia; divieto di utilizzazione di prove8 citazioni
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3Carenza di proporzionalità della relazione tra le misure di allontanamento e di divieto d'accesso con la comminatoria della pena prevista all'art. 292 CP7 citazioni
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4Registrazioni all'estero mediante un apparecchio tecnico di sorveglianza (microfono)7 citazioni
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5Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza5 citazioni
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6Dispositivo informatico di registrazione della digitazione su una tastiera di un computer ("keylogger") quale apparecchio tecnico di sorveglianza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einstellung der Strafuntersuchung8 citazioni
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Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen5 citazioni
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.