Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale istruito dalla Procura pubblica del Cantone di Berna contro A. per gravi infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, il Tribunale delle misure coercitive ha autorizzato la sorveglianza della localizzazione del veicolo dell'imputato mediante l'installazione di un dispositivo GPS. Nel corso di tale sorveglianza, è emerso che il veicolo aveva circolato a velocità eccessive in quattro occasioni.

La Procura pubblica ha successivamente chiesto al Tribunale delle misure coercitive l'autorizzazione ad utilizzare tali scoperte fortuite nel procedimento penale contro A. Tuttavia, il tribunale cantonale ha annullato tale decisione e ordinato la distruzione delle prove raccolte.

Il Procuratore generale della Procura pubblica ha quindi presentato un ricorso in materia penale contro tale decisione, ritenendo che fossero soddisfatte le condizioni legali per consentire l'utilizzo delle scoperte fortuite.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'installazione di un dispositivo GPS sia soggetta alle condizioni previste dall'art. 269 CPP, in particolare l'esistenza di gravi sospetti relativi a una delle infrazioni elencate all'art. 269 cpv. 2 CPP. Tuttavia, le infrazioni scoperte fortuitamente, ovvero gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale, non rientrano in tale catalogo.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento della Procura pubblica secondo cui l'utilizzo…