Fatti
Questa sentenza del Tribunale federale svizzero riguardava la questione di chi debba sostenere l'indennizzo della persona imputata per l'adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, qualora il procedimento penale venga sospeso o la persona imputata venga assolta.
Il caso riguardava un'azione penale intentata da A. contro B. per il sospetto di reati di diffamazione. Il pubblico ministero ha sospeso il procedimento, a seguito di che A. ha presentato reclamo al Tribunale cantonale di Svitto. Il Tribunale cantonale ha respinto il reclamo e ha obbligato A. a indennizzare B. per il procedimento di reclamo.
A. ha quindi presentato reclamo in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha motivato che la ricorrente A., in qualità di querelante privato, ha un interesse giuridicamente protetto sulla questione della ripartizione dei costi, poiché la decisione sui costi pregiudica la questione dell'indennizzo.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'indennizzo della persona imputata in caso di sospensione del procedimento o assoluzione è generalmente a carico dello Stato, se si tratta di un…