Fatti

In questo caso si trattava di un contratto di locazione tra la [X. GmbH] (conduttrice e attrice) e la [Y. AG] nonché [Z.] (locatori e convenuti) per l'utilizzo di un edificio come officina di carrozzeria. I locatori hanno risolto il contratto di locazione più volte, tra l'altro il 25 aprile 2005 in base all'art. 266g CO, poiché la conduttrice aveva un comportamento di pagamento intollerabile e il suo amministratore [A.] aveva un comportamento contrario al contratto.

L'Ufficio delle locazioni di Burgdorf ha dichiarato invalide le risoluzioni del 18 febbraio 2005, ma valida quella del 25 aprile 2005. Il Presidente del tribunale 1 del circondario giudiziario V Burgdorf-Fraubrunnen ha respinto la domanda della conduttrice e ha stabilito che la risoluzione del 25 aprile 2005 è valida ed efficace. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha confermato questa decisione in sede di appello.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la prima istanza aveva deciso correttamente. La conduttrice aveva pagato l'affitto con ritardi di diversa durata per circa tre anni, senza poter addurre motivi di scusa. Nonostante i solleciti dei locatori, aveva continuato questo comportamento contrario al contratto, sicché le violazioni contrattuali, in considerazione della loro durata e ripetizione, dovevano essere qualificate come gravi e spingere almeno verso il comportamento vessatorio.

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