Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Olten-Gösgen il 29 giugno 2017 per complicità in furto, commesso il 18 aprile e il 15 maggio 2012, per ricettazione, commessa nel periodo da ottobre 2011 a circa metà maggio 2012, e per violazione della tranquillità domestica, commessa il 15 maggio 2012. È stato assolto dalle ulteriori accuse di complicità in furto, presumibilmente commesso il 3 aprile e il 13 maggio 2012. Il Tribunale d'appello del Cantone di Soletta ha confermato il 28 febbraio 2019 le condanne e ha condannato [A.] a una pena detentiva condizionale di 17 mesi.
[A.] chiede con ricorso di essere assolto dall'accusa di complicità in furto, commesso il 18 aprile 2012, nonché dall'accusa di ricettazione. Per complicità in furto e violazione della tranquillità domestica, entrambi commessi il 15 maggio 2012, chiede di essere condannato a una pena pecuniaria condizionale di 60 giorni di reclusione a fr. 30.-- al giorno.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Soletta del 28 febbraio 2019. La causa è stata rinviata al Tribunale d'appello per una nuova decisione.
Il Tribunale federale ha stabilito che tra complicità in reati contro il patrimonio e ricettazione esiste concorso reale. Il ricorrente è stato condannato sia per complicità in furto che per ricettazione, poiché ha commesso atti indipendenti che hanno realizzato i rispettivi reati.
Il Tribunale federale ha anche stabilito che l'atto di accusa non viola il principio di accusa, poiché il ricorrente sa esattamente di…